L’intensificazione degli episodi di terrorismo ha reso
urgente la creazione di una normativa apposita al fine di poter prevenire la
formazione di cellule terroristiche intervenendo più velocemente e decisamente
giustificati da una decisione internazionale dove si manifesti la necessità.
Possiamo definire terrorista chiunque imponga o tenti di
imporre le sue prerogative politiche con la forza e terrorismo l’azione mirata
a tal fine. Nel caso di cellule terroriste isolate e non territorialmente insediate può bastare un intervento di pubblica sicurezza a meno di particolari condizioni operative gestibili in maniera coordinata con l'esercito.
"Per poter definire la legittimità di un intervento armato
straordinario (guerra) è indispensabile stabilire la differenza con una
situazione normalmente gestibile dai sistemi di dialogo della democrazia o
dalla pubblica sicurezza. Quando l’incolumità dell’individuo è tutelabile
attraverso il principio di legittima difesa valgono le funzioni di pubblica
sicurezza definite dal diritto nazionale ed internazionale. Vale a dire che la
legittima difesa è sufficiente a tutelare le normali attività sociali in caso
di ritardo dell’intervento delle forze dell’ordine. Lo stato di guerra è al
contrario giustificabile e l’intervento della comunità internazionale
auspicabile quando le minacce o il pericolo allertati sono talmente gravi da
impedire il normale svolgimento delle attività socialmente utili e
specificatamente: il lavoro, il commercio, la politica, l’istruzione, le
attività culturali. In questo caso è giustificabile un intervento particolare a
tutela della comunità con una qualifica di tutela della privacy particolare e
temporanea nell'intervento di controllo del territorio ed è giustificabile la
prevaricazione delle normali norme del diritto da parte della gerarchia
militare mirata a ristabilire l’ordine. Restano salve le norme internazionali
contro i crimini di guerra."
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